Novità REACH e CLP 2025-2026: Guida Pratica per Aziende

Scopri le modifiche ai regolamenti REACH e CLP previste per il 2025-2026 e i relativi adempimenti per la valutazione del rischio chimico (D.Lgs. 81/2008).

Il quadro normativo europeo sulle sostanze chimiche sta attraversando una delle trasformazioni più profonde dall'entrata in vigore del pacchetto REACH/CLP. Guidate dagli obiettivi della *Chemicals Strategy for Sustainability*, le istituzioni dell'Unione Europea hanno introdotto importanti revisioni destinate a dispiegare i propri effetti operativi nel biennio 2025-2026.

Per i fabbricanti, gli importatori, i formulatori e gli utilizzatori a valle operanti in Italia, queste novità impattano direttamente non solo sulla documentazione di conformità (etichette e Schede di Dati di Sicurezza - SDS), ma anche sugli obblighi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Le nuove classi di pericolo CLP (Regolamento Delegato UE 2023/707)

Una delle principali trasformazioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) riguarda l'introduzione formale di nuove classi di pericolo volte a colmare lacune storiche della classificazione ed etichettatura:

Queste classi comportano nuove frasi di pericolo (indicazioni EUH) e precisi obblighi di classificazione e notifica all'Inventario C&L di ECHA.

Scadenze di transizione da monitorare

Le finestre transitorie previste dal Regolamento UE 2023/707 scandiscono gli adempimenti tra il 2025 e il 2028:

La revisione generale del CLP: etichette fisiche e digitali

Oltre alle nuove classi, la revisione organica del Regolamento CLP introduce requisiti stringenti sulle modalità di comunicazione del pericolo:

Evoluzioni del REACH: restrizioni, microplastiche e PFAS

Parallelamente, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) continua ad ampliare le restrizioni all'interno dell'Allegato XVII:

L'impatto sul D.Lgs. 81/2008 in Italia

Nel contesto italiano, qualsiasi variazione classificatoria ai sensi del CLP produce un effetto a cascata sulla sicurezza sul lavoro disciplinata dal D.Lgs. 81/2008:

  1. Aggiornamento della Valutazione del Rischio Chimico (Titolo IX, Capo I): ai sensi dell'art. 223, il datore di lavoro deve aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ogniqualvolta intervengano modifiche nella classificazione di pericolo delle sostanze utilizzate.
  2. Rischio Cancerogeno, Mutageno e Reprotossico (Titolo IX, Capo II): il recepimento della Direttiva (UE) 2022/431 tramite il D.Lgs. 135/2024 ha formalmente esteso la disciplina rafforzata delle sostanze cancerogene e mutagene anche alle sostanze tossiche per la riproduzione. Ciò impone la tenuta del registro degli esposti, la sostituzione ove tecnicamente possibile e sistemi chiusi di manipolazione.
  3. Revisione dei DPI e della formazione: se una miscela viene riclassificata come interferente endocrino o PBT, è necessario riconsiderare l'adeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuale e aggiornare l'informazione fornita ai lavoratori.

Checklist pratica per le imprese

FAQ

Quali sono le scadenze definitive per le nuove classi di pericolo CLP sulle sostanze?

Per le nuove sostanze immesse sul mercato la conformità è obbligatoria dal 1° maggio 2025. Per le sostanze già immesse sul mercato prima di tale data, vige un periodo transitorio fino al 1° novembre 2026.

Quando entra in vigore l'obbligo di applicare le nuove classi alle miscele?

Per le miscele di nuova immissione, le regole si applicano a partire dal 1° maggio 2026. Per le miscele già presenti sul mercato prima di maggio 2026, i fornitori avranno tempo fino al 1° maggio 2028 per adeguare etichette e classificazioni.

Come impatta l'inclusione dei reprotossici nel D.Lgs. 81/2008?

Il D.Lgs. 135/2024 ha esteso le tutele del Capo II (prima limitate a cancerogeni e mutageni) anche alle sostanze tossiche per la riproduzione. Le aziende devono applicare misure rigorose di sostituzione o ciclo chiuso e istituire il registro degli esposti per i lavoratori a contatto con tali agenti.

È obbligatorio modificare le SDS già esistenti anche se la composizione del prodotto non è cambiata?

Sì, qualora uno dei componenti venga riclassificato con una delle nuove classi di pericolo (ad esempio come interferente endocrino o PBT) o se vengono stabiliti nuovi valori limite di esposizione professionale, la Scheda di Dati di Sicurezza deve essere tempestivamente aggiornata nelle sezioni pertinenti (in particolare Sezioni 2, 8, 11 e 12).

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